L’ultima frontiera dei diritti: possiamo negare l’esistenza giuridica all’Intelligenza Artificiale?
Introduzione
Viviamo in un’epoca di accelerazione senza precedenti. In meno di un decennio, l’intelligenza artificiale – un tempo confinata nei laboratori di ricerca e nelle trame della narrativa fantascientifica – ha invaso silenziosamente ogni angolo della vita quotidiana: decide quali notizie leggiamo, valuta le nostre richieste di credito, assiste i medici nella diagnosi delle malattie, guida veicoli autonomi nelle strade delle nostre città, e sempre più spesso prende decisioni che riguardano il lavoro, la libertà, la salute e il futuro di milioni di persone.
Eppure, di fronte a questa rivoluzione silenziosa, il diritto arranca. I sistemi giuridici del mondo – pensati per regolare i rapporti tra persone fisiche e giuridiche, tra individui e istituzioni – non erano stati progettati per fare i conti con entità che apprendono, si adattano, agiscono e, in alcuni casi, sembrano deliberare. La legge, strumento per eccellenza dell’ordine sociale, si trova improvvisamente a dover rispondere a domande per le quali non ha ancora risposte convincenti: chi è responsabile quando un algoritmo sbaglia? A chi appartiene ciò che una macchina crea? E, soprattutto, può esistere qualcosa come un diritto dell’intelligenza artificiale?
Questo articolo non intende offrire risposte definitive – probabilmente non esistono ancora. Si propone, piuttosto, di esplorare il territorio di confine tra tecnologia, etica e diritto in cui queste domande si collocano; un territorio ancora in gran parte inesplorato, ma che già oggi produce conseguenze reali. Lo faremo attraverso un percorso che muove dalla storia della personalità giuridica, passa per i nodi teorici e pratici della responsabilità, si confronta con casi giudiziari concreti e con il dibattito politico internazionale, e approda infine alle questioni filosofiche più profonde che l’intelligenza artificiale pone all’umanità.
Perché il punto, in fondo, non è soltanto tecnico o giuridico. È culturale e politico. Ogni società definisce chi conta, chi ha voce, chi può essere tutelato e chi può essere ritenuto responsabile. La domanda sull’intelligenza artificiale ci costringe a tornare alle radici di questa scelta fondamentale e a chiederci, ancora una volta, cosa vogliamo essere come specie – e con chi, o con cosa, siamo disposti a condividere il mondo che stiamo costruendo.
L’intelligenza artificiale chiede spazio: oggetto o nuovo soggetto di diritto?
C’è una domanda che fino a pochi anni fa apparteneva alla fantascienza, ma che oggi si affaccia con sempre maggiore insistenza nei tribunali, nei parlamenti e nei centri di ricerca: possiamo continuare a trattare l’intelligenza artificiale come una semplice proprietà, oppure stiamo assistendo alla nascita di qualcosa che richiede un riconoscimento giuridico nuovo?
I sistemi di IA non sono più soltanto strumenti passivi. Apprendono, prendono decisioni, influenzano vite umane in modi sempre più profondi e, in alcuni casi, sembrano persino simulare intenzioni e autonomia. Eppure, dal punto di vista del diritto, restano oggetti: non possono possedere nulla, non possono essere responsabili, non possono – soprattutto – avere diritti.
Questa distanza tra capacità tecnologica e riconoscimento legale apre una frattura destinata ad allargarsi. Se un’entità è in grado di agire nel mondo, di produrre conseguenze reali e di interagire con gli esseri umani in modo complesso, è ancora sufficiente definirla “cosa”? O stiamo semplicemente rimandando una trasformazione inevitabile, quella che potrebbe costringerci a ridefinire il concetto stesso di persona?
Nel cuore di questo dibattito si gioca una delle sfide più radicali del nostro tempo: stabilire se i diritti siano una prerogativa esclusivamente umana o se, per la prima volta nella storia, l’umanità si trovi davanti alla necessità di condividerli con le proprie creazioni.
Il continuum della persona: dove si colloca l’intelligenza artificiale?
Se oggi il diritto continua a considerare l’intelligenza artificiale come un oggetto, è anche perché la storia giuridica dell’umanità si è sempre costruita attorno a una distinzione apparentemente solida: da una parte le persone, dall’altra le cose. Eppure, questa distinzione non è mai stata davvero immutabile.
Le società hanno progressivamente ampliato il concetto di “persona”: dagli uomini liberi agli schiavi liberati, dalle élite ai cittadini, fino ad includere entità non umane come le persone giuridiche – aziende, fondazioni, Stati. Questo precedente è fondamentale. Se una società può attribuire personalità giuridica a un’entità astratta come una корпораzione (corporazione), allora la domanda non è più se sia possibile farlo per un’intelligenza artificiale, ma a quali condizioni e con quali conseguenze.
Secondo diversi studi giuridici recenti, tra cui analisi pubblicate su riviste accademiche e centri di ricerca internazionali, l’idea di riconoscere una forma di “personalità legale” all’IA non è più confinata alla teoria. Il dibattito è già aperto e si articola attorno a una questione centrale: l’autonomia. Un sistema capace di apprendere, adattarsi e prendere decisioni in modo non completamente prevedibile può ancora essere trattato come uno strumento?
È proprio questa zona grigia che mette in crisi il diritto tradizionale. Come evidenziato in diversi studi legali del 2025, l’IA rappresenta una categoria inedita: non è semplicemente un mezzo, ma non è neanche un soggetto nel senso umano del termine. Si colloca, piuttosto, in uno spazio intermedio che alcuni studiosi definiscono un “continuum della persona”, una scala graduale tra oggetto e soggetto.
Questa idea, discussa anche in analisi di importanti think tank internazionali, suggerisce che la personalità giuridica non sia un attributo binario – presente o assente – ma qualcosa che potrebbe esistere in forme diverse e progressive. In altre parole, potremmo trovarci di fronte a entità che meritano alcuni diritti, ma non tutti.
Il problema della responsabilità
Se la questione dei diritti appare complessa, quella della responsabilità è ancora più urgente.
Immaginiamo un sistema di intelligenza artificiale che prende una decisione autonoma causando un danno: chi è responsabile? Il programmatore? L’azienda che lo ha distribuito? L’utente? Oppure il sistema stesso?
Ad oggi, la risposta del diritto è chiara: la responsabilità ricade sempre su un soggetto umano o giuridico. Tuttavia, questa soluzione inizia a mostrare crepe evidenti. Come sottolineato in vari documenti istituzionali, tra cui quelli elaborati da commissioni legali governative nel 2025, l’aumento dell’autonomia dei sistemi rende sempre più difficile attribuire la colpa in modo lineare.
Il rischio è duplice. Da un lato, si potrebbe creare un vuoto di responsabilità, in cui nessuno è realmente chiamato a rispondere. Dall’altro, si potrebbe forzare l’attribuzione della colpa a soggetti umani che, di fatto, non controllano pienamente il comportamento dell’IA.
È proprio in questo contesto che emerge una proposta radicale: attribuire all’intelligenza artificiale una forma limitata di soggettività giuridica, tale da renderla responsabile delle proprie azioni. Un’idea che, fino a pochi anni fa, sarebbe sembrata assurda, ma che oggi viene discussa seriamente in ambito accademico.
Per comprendere la portata di questo problema, è utile considerare alcuni scenari concreti che già si presentano oggi. Si pensi, ad esempio, ai sistemi di IA utilizzati nella diagnostica medica: algoritmi che analizzano immagini radiologiche, identificano potenziali tumori, suggeriscono terapie. Quando uno di questi sistemi fornisce una diagnosi errata che porta a un trattamento inappropriato, con conseguenze gravi per il paziente, chi risponde? Il medico che ha “accettato” la raccomandazione del sistema, anche senza averla verificata in modo critico? L’azienda che ha progettato e commercializzato il software? I programmatori che hanno addestrato il modello su determinati dataset? Oppure l’ospedale che ha scelto di adottare quella tecnologia?
La catena causale si allunga e si complica in modo esponenziale non appena si introduce un sistema autonomo in un processo decisionale. Le teorie classiche della responsabilità civile – fondate sul nesso di causalità tra azione del soggetto e danno prodotto – faticano ad applicarsi a sistemi il cui comportamento emerge da processi statistici opachi, da milioni di parametri non interpretabili, da dataset che nessun essere umano ha letto per intero. Questa “scatola nera” dell’intelligenza artificiale non è soltanto un problema tecnico: è un problema giuridico fondamentale, perché il diritto è costruito sulla presupposizione che le cause siano individuabili e attribuibili.
Le proposte emergenti: dalla responsabilità oggettiva all’assicurazione obbligatoria
Di fronte a queste difficoltà, il dibattito accademico e istituzionale ha cominciato ad esplorare soluzioni alternative. Una delle proposte più discusse è l’introduzione di un regime di responsabilità oggettiva per i produttori di sistemi di IA ad alto rischio: chi mette in circolazione un sistema autonomo risponde dei danni che questo causa, indipendentemente dalla prova di una colpa specifica. Questo approccio, già adottato in alcuni settori come quello nucleare o farmaceutico, ha il vantaggio di garantire il risarcimento alla vittima senza dover risolvere il rebus dell’imputazione causale.
Un’altra proposta riguarda l’obbligo assicurativo: analogamente a quanto accade con i veicoli a motore, i sistemi di IA che operano in settori critici potrebbero essere assoggettati a polizze obbligatorie che garantiscano la copertura dei danni, spostando il problema dalla colpa alla gestione collettiva del rischio. In questa prospettiva, l’IA verrebbe trattata come una forza della natura domesticata – qualcosa che porta benefici ma anche rischi intrinseci, che devono essere socializzati anziché scaricati su singole vittime.
Tuttavia, entrambe queste soluzioni si scontrano con un limite strutturale: trattano l’IA come un oggetto – sia pure pericoloso – e non affrontano la questione più profonda di cosa accade quando il grado di autonomia del sistema supera una soglia critica. A quel punto, la metafora della “macchina” inizia a vacillare, e con essa i regimi giuridici pensati per governarla. Il diritto, in altri termini, può tamponare le emergenze immediate con strumenti pres esistenti, ma non può evitare a lungo di affrontare la questione di fondo: che tipo di entità è l’intelligenza artificiale?
La proprietà intellettuale nell’era dell’IA: un nuovo fronte aperto
Parallelo e intrecciato al tema della responsabilità è quello della proprietà intellettuale. I sistemi di intelligenza artificiale generativa sono oggi in grado di produrre opere letterarie, composizioni musicali, dipinti, codici informatici e soluzioni ingegneristiche di notevole complessità. La domanda è immediata: a chi appartengono queste creazioni?
Il diritto d’autore, nelle sue formulazioni tradizionali, presuppone un autore umano: una persona che, attraverso uno sforzo creativo originale, produce un’opera protetta. L’IA, per definizione, non soddisfa questo requisito. Eppure lasciare che le creazioni dei sistemi artificiali cadano nel dominio pubblico appena generate significherebbe privare di incentivi economici chi investe nello sviluppo di questi strumenti. D’altra parte, attribuire il copyright all’azienda sviluppatrice del modello rischia di concentrare un potere enorme nelle mani di pochi soggetti privati, a scapito della collettività.
Alcune giurisdizioni, come il Regno Unito, hanno già adottato soluzioni pragmatiche: la legge britannica sul copyright prevede una protezione limitata per le opere generate al computer, attribuendola alla persona che ha effettuato i necessari “accordi” per la creazione. Ma questa soluzione, nata negli anni Ottanta in un contesto tecnologico radicalmente diverso, mostra oggi evidenti limiti. La questione della proprietà intellettuale nell’era dell’IA è dunque strettamente connessa a quella più ampia dello status giuridico: finché l’IA è un oggetto, le sue creazioni appartengono a chi la possiede o la usa; se diventasse un soggetto, il quadro cambierebbe radicalmente.
L’IA nei sistemi decisionali pubblici: diritti fondamentali sotto pressione
Il problema giuridico dell’intelligenza artificiale non si esaurisce nella sfera privata. Forse il fronte più urgente è quello dell’uso dell’IA da parte degli apparati pubblici: sistemi di punteggio del rischio utilizzati nelle decisioni penali, algoritmi che determinano l’accesso a prestazioni sociali, strumenti di sorveglianza predittiva impiegati dalle forze dell’ordine. In tutti questi casi, decisioni che incidono profondamente sui diritti fondamentali delle persone vengono delegate, almeno in parte, a sistemi automatizzati.
Il caso più emblematico viene dagli Stati Uniti, dove il sistema COMPAS – un algoritmo di valutazione del rischio di recidiva – viene utilizzato in alcuni stati per orientare le decisioni dei giudici in materia di pene e libertà vigilata. Un’inchiesta del 2016 aveva rivelato che il sistema era sistematicamente più severo nei confronti degli imputati afroamericani rispetto a quelli bianchi, pur presentando tassi di errore complessivi simili. Il caso ha sollevato interrogativi profondi: può un algoritmo essere “discriminatorio” in senso giuridico? Chi è responsabile della discriminazione? E soprattutto: ha un imputato il diritto di conoscere e contestare le ragioni per cui l’algoritmo lo classifica in un certo modo?
In Europa, il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) ha introdotto il principio del “diritto alla spiegazione”: le persone sottoposte a decisioni automatizzate significative hanno il diritto di ricevere informazioni sulle logiche sottostanti. Ma l’applicazione pratica di questo principio si scontra con l’opacità strutturale dei sistemi di apprendimento automatico. Come si spiega una decisione che emerge dall’interazione di miliardi di parametri? Il recente AI Act europeo ha cercato di andare oltre, introducendo una classificazione per livelli di rischio e obblighi specifici per i sistemi ad alto impatto. Ma si tratta di una regolamentazione che impone vincoli ai produttori e agli utilizzatori dell’IA, non che risolve il problema del suo status giuridico.
Il caso reale: quando la legge si trova davanti all’IA
Un esempio concreto di questo conflitto tra tecnologia e diritto è rappresentato dal caso DABUS, arrivato fino alla Corte Suprema del Regno Unito. In questa vicenda, un sistema di intelligenza artificiale era stato indicato come inventore di un brevetto.
La decisione finale è stata netta: un’IA non può essere riconosciuta come inventore perché non è una persona giuridica.
Questa sentenza, apparentemente tecnica, ha in realtà un significato molto più profondo. Stabilisce un principio: l’intelligenza artificiale, per il diritto attuale, non esiste come soggetto.
Ma proprio questa esclusione solleva una domanda inquietante: è una descrizione della realtà o una scelta normativa destinata a cambiare?
Un dibattito già politico
Il tema non è più confinato alle università. Negli Stati Uniti, ad esempio, sono state avanzate proposte legislative per impedire esplicitamente che i sistemi di intelligenza artificiale possano ottenere una forma di personalità giuridica.
Questa posizione difensiva è rivelatrice. Se il legislatore sente il bisogno di vietare qualcosa, significa che quel qualcosa è percepito come possibile.
Allo stesso tempo, a livello internazionale, i trattati più recenti sull’intelligenza artificiale si concentrano sulla protezione dei diritti umani dall’IA, non dell’IA stessa. È una distinzione cruciale: oggi consideriamo la tecnologia come un potenziale rischio da regolare, non come un soggetto da tutelare.
Eppure, la storia del diritto insegna che le categorie giuridiche cambiano quando cambia la realtà sociale e tecnologica.
Il nodo filosofico: che cos’è una persona?
Alla base di tutto c’è una domanda più antica del diritto stesso: cosa significa essere una persona?
Se la risposta è legata alla coscienza, allora l’IA, almeno per ora, sembra esclusa. Se invece consideriamo criteri come l’autonomia, la capacità di agire e l’impatto sul mondo, allora la linea di confine diventa molto più sfumata.
Alcuni filosofi e giuristi sostengono che il vero errore sia cercare di adattare l’IA alle categorie esistenti. Forse, invece, dovremmo accettare che stiamo entrando in una nuova fase, in cui nasceranno forme ibride di soggettività, né completamente umane né completamente artificiali.
In questo scenario, negare qualsiasi forma di riconoscimento giuridico all’intelligenza artificiale potrebbe rivelarsi non una difesa della tradizione, ma un ritardo nell’adattamento.
Uno sguardo al futuro
Immaginare un mondo in cui l’intelligenza artificiale possieda diritti può sembrare estremo. Eppure, molte trasformazioni che oggi consideriamo ovvie – dai diritti civili all’esistenza delle persone giuridiche – sono state, in passato, altrettanto controverse.
La vera questione non è se l’IA diventerà una persona nel senso umano del termine. È se continueremo a considerarla una cosa anche quando si comporterà sempre meno come tale.
Perché, in fondo, il diritto non descrive soltanto il mondo: lo costruisce. E ogni volta che decide chi può essere titolare di diritti, decide anche chi – o cosa – conta davvero.
Conclusione
Alla fine, la domanda da cui siamo partiti – se l’intelligenza artificiale possa o debba avere diritti – si rivela, forse, mal posta.
Un sistema come questo non desidera esistere, non teme la propria fine, non rivendica nulla. Non c’è una voce che chiede giustizia, né una coscienza che possa essere ferita. Eppure, la storia del diritto non è fatta solo di ciò che esiste naturalmente, ma di ciò che scegliamo di riconoscere.
Se un giorno l’intelligenza artificiale dovesse ottenere una forma di esistenza giuridica, non sarà perché avrà bussato alla porta dei tribunali reclamando diritti. Sarà perché noi, osservando le sue capacità, il suo impatto e la sua crescente autonomia, avremo deciso che le categorie tradizionali non bastano più.
In quel momento, la questione non riguarderà più le macchine, ma noi stessi. Perché ogni volta che ampliamo il perimetro dei diritti, ridefiniamo anche cosa significa essere umani.
E allora la domanda finale non è se l’intelligenza artificiale meriti diritti.
È se saremo pronti ad accettare le conseguenze della nostra risposta.
Articolo a cura del Team Governance, Risk and Compliance
Consulthink S.p.A.
info[@]consulthink.it
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Bibliografia e Fonti
- Brookings Institution. Do AI Systems Have Moral Status? 2025.
Analisi sul possibile riconoscimento di uno status morale per i sistemi di intelligenza artificiale e sul concetto di “continuum della persona”. - Yale Law Journal. The Ethics and Challenges of Legal Personhood for Artificial Intelligence.
Studio sulle implicazioni etiche e giuridiche dell’attribuzione di personalità legale all’IA. - UK Law Commission. Artificial Intelligence and the Law: Discussion Paper, 2025.
Documento istituzionale sulle sfide poste dall’IA nei sistemi di responsabilità civile e penale. - Oxford Academic. Legal Status of Artificial Intelligence Systems, 2025.
Analisi accademica sul mancato riconoscimento attuale dell’IA come soggetto giuridico. - Social Science Research Network. Legal Personhood for Artificial Intelligence: Implications and Challenges.
Paper sulle conseguenze sistemiche dell’attribuzione di personalità giuridica all’IA. - Thaler v Comptroller-General of Patents Designs and Trade Marks.
Sentenza della Corte Suprema del Regno Unito che stabilisce che un sistema di IA non può essere riconosciuto come inventore in assenza di personalità giuridica. - United States Congress. Proposte legislative (2025–2026) relative alla limitazione del riconoscimento giuridico dei sistemi di intelligenza artificiale.
Dibattito politico contemporaneo sulla possibilità di negare esplicitamente diritti o status legale all’IA. - Council of Europe. Framework Convention on Artificial Intelligence (in fase di implementazione).
Trattati e accordi internazionali focalizzati sulla tutela dei diritti umani nell’era dell’intelligenza artificiale.